

di Alessio Gallicola
Un altro passo avanti per Impresa 4.0, che ha visto la pubblicazione del Decreto Mise in Gazzetta Ufficiale lo scorso 1° luglio. A disposizione delle PMI ci sono 100 milioni di euro.
I progetti che rientrano nell’agevolazione devono prevedere spese tra i 50.000 e i 500.000 euro.
L’obiettivo dell’intervento è quello di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, attraverso le tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale impresa 4.0 e le soluzioni tecnologiche digitali di filiera.
I fondi sono stati stanziati dal decreto Crescita per i settori manifatturiero; servizi diretti alle imprese; turismo per la digitalizzazione della fruizione dei beni culturali; commercio.
I progetti possono essere presentati da singole imprese o da imprese associate: il numero massimo dei soggetti è 10.
Possono accedere ai fondi MISE del piano impresa 4.0 le PMI che rispondono ai seguenti requisiti:
sono iscritte come attive nel Registro delle imprese;
operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;
hanno conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000 euro;
dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
non risultino avere la disponibilità dell’unità produttiva oggetto dell’intervento agevolato, come risultante dalle informazioni del registro delle imprese;
non siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed in relazione agli obblighi contributivi;
non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, cosi come individuata all’art. 2, punto 18, del regolamento GBER.
Sono inoltre escluse dalle agevolazioni le PMI che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
L’agevolazione è concessa sulla base dei costi e delle spese ammissibili.
Nello specifico nella misura del 50% suddiviso come segue:
10% sotto forma di contributo;
40% come finanziamento agevolato.
immobilizzazioni materiali, macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate o tecnico-scientifiche, purché coerenti con le finalità di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell’impresa;
immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalità del progetto agevolato;
costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 10% dei costi complessivi ammissibili;
costi sostenuti a titolo di canone per l’utilizzo, mediante soluzioni cloud computing, dei programmi informatici o per la fruizione di servizi di connettività a banda larga o ultra larga;
costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila per la gestione delle iniziative di cui all’art. 4, comma 2, nella misura massima del 2 per cento dei costi complessivi ammissibili.
Le spese ammissibili nei progetti devono permettere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi attraverso l’implementazione di:
tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o;
tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, con i seguenti fini:
ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
software;
piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.