

di Giuseppe Cioffi
Con una sentenza destinata a far discutere il Consiglio di Stato ha detto stop alle startup innovative costituite online. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Consiglio nazionale del notariato, che chiedeva l’annullamento del decreto che nel 2016 ha stabilito che le società a responsabilità limitata semplificata dovessero essere costituite esclusivamente con mezzi digitali. Una questione che impatterà sulla costituzione delle startup innovative.
La questione riguarda appunto la società a responsabilità limitata semplificata. Ovvero una fattispecie introdotta nel 2012 dall’allora governo Monti, che consente ai giovani imprenditori di creare società con un capitale sociale minimo (compreso tra 1 e 9.999 euro) e, grazie al ricorso ad un atto costitutivo standard, senza costi notarili.
La sentenza cui si fa riferimento è quella del Consiglio di Stato numero 2643 dello scorso 29 marzo, su un ricorso alla giustizia amministrativa presentata proprio dal Consiglio nazionale del notariato.
Una contestazione legata non tanto alla normativa del 2012, quanto ad un decreto ministeriale firmato il 17 febbraio 2016 dall’allora titolare del Mise Federica Guidi, che prevedeva la registrazione delle srls in formato esclusivamente digitale.
Secondo i Notai, una registrazione meramente digitale non renderebbe possibile il controllo di legalità effettuato invece con grande puntualità dagli stessi. Argomento che la magistratura amministrativa ha ritenuto valido, oltre a quello legato alla gerarchia delle fonti normative, per l’introduzione della norma in questione, accogliendo il ricorso del Consiglio del notariato.
Resta da capire cosa accadrà dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Al di là del corollario sul destino delle srls registrate dopo il DM del febbraio 2016 ed attualmente in attività, e cioè se potranno continuare ad operare tranquillamente o dovranno registrare nuovamente il proprio atto costitutivo. La questione è assai più complessa.
Il dibattito che segue in questi giorni, molto dequalificato, sembrerebbe far passare un messaggio in base al quale il paese fa un passo indietro, rispetto all’obiettivo della digitalizzazione, e che i notai sono un ostacolo alla libera attività ed intrapresa economica.
In effetti esistono enormi gruppi di pressione che spingono verso l’adozione anche in Europa, di un sistema economico fondato sulla assoluta libertà e deregolamentazione delle proprie attività economiche.
Questa idea di un sistema economico senza regole e controlli viene sponsorizzato sui media meno qualificati, facendo passare il messaggio che meno regole e meno controlli sono volano di sviluppo, assicurando nuovi posti di lavoro perché in effetti, semplificando al massimo, abbattono i costi per le aziende.
Si offrono continuamente esempi legati ai mercati economici e ai sistemi giuridici di common law, per dimostrare velocità e redditività delle intraprese economiche in assenza di regole e a costi molto bassi.
Ma le cose non stanno proprio così ed è bene che chi deve prendere decisioni importanti, abbia le idee ben chiare in proposito.
Non c’è dubbio che Civil Law e Common Law sono due modelli di ordinamento giuridico molto differenti per struttura e applicazione.
L’ordinamento giuridico italiano è strutturato su un modello da sempre denominato civil law, e si contrappone a quello tipico degli ordinamenti anglosassoni, chiamato common law.
Le due tipologie sono diverse per origine, struttura e ripartizione delle funzioni fra i poteri dello stato, e specialmente per i ruoli che nei due sistemi assumono la legge scritta e le decisioni della giurisprudenza in relazione ai casi concreti.
Con l’espressione common law s’intende il sistema giuridico basato sulla prevalenza del diritto giurisprudenziale; quello di civil law è invece un sistema imperniato su codici e leggi di un Paese. Sulla base di tale assunto, due sarebbero i protagonisti di questa apparente contrapposizione: il giudice e la legge; la giurisprudenza e la dottrina.
Il c.d. civil law è una tradizione giuridica che costituisce la base della maggior parte degli ordinamenti del mondo, soprattutto nell’Europa continentale, ma anche in Quebec (Canada), Louisiana (USA), Giappone, America Latina, Cina, e nella maggior parte delle ex-colonie europee.
Vi sono poi sistemi “misti” nei quali su una base di civil law si “innesta” (soprattutto per la procedura civile ed il diritto societario) la contrapposta tradizione di common law, quali il Sudafrica e la Scozia.
L’adozione di un sistema piuttosto che l’altro, influenza decisamente il sistema economico.
Anche nella comunità europea, si sta tentando di portare il diritto comune verso un sistema misto, che tenga conto delle diversità tra Stato e Stato, ma anche dei fattori di qualità di ognuno di essi.
Da una parte si cerca di assicurare velocità nei procedimenti di investimento economici e dall’altro si cerca di avere un sistema di controlli sulla qualità degli investimenti e dei soggetti che investono e, soprattutto, sulla provenienza delle equity position dei soggetti imprenditori.
La digitalizzazione dei sistemi produttivi ed economici vanno sicuramente in questa direzione, accompagnati tuttavia da un sistema efficace di controllo delle regole, della qualità degli investitori e della provenienza, lecita, degli assets economici. Se così non fosse, l’Europa e l’Italia, sarebbero inserite, senza tema di smentite nelle black list sul riciclaggio internazionale.
Il Notariato, di derivazione latina, quello per intenderci istituito e vigente in tutta l’Europa continentale, con piccole e trascurabili differenze di funzioni, e che si pone come soggetto terzo, controllore ed arbitro in gran parte delle transazione economiche europee, è l’istituzione (e la professione) che più di ogni altra è in prima linea per assicurare certezza e stabilità dei rapporti giuridici e dei traffici economici.
Stabilità, regole certe, controlli adeguati, sono valori riconosciuti in tutta Europa ed ora, anche in molti altri paesi che vengono dall’area del common law, non sono una minaccia alla velocità ed ai costi di un investimento, ma sono certezza della qualità di quell’investimento.
In quest’ottica il notariato Italiano è stata ed è l’istituzione (e la professione) che più di ogni altra ha compreso ed avviato per tempo una profonda digitalizzazione della propria attività, compresa quella della costituzione delle società commerciali.
Già oggi, con le regole attuali, se si entra in uno studio notarile alle nove del mattino, per costituire una società, si è in grado nella stessa giornata, di aver concluso l’iter di costituzione e di poter cominciare a lavorare.
Dunque il notariato non è e non potrà mai essere considerato un ostacolo alla digitalizzazione e alla velocità necessaria ai sistemi economici, ma, piuttosto, un insostituibile strumento di controllo della legalità degli investimenti, della stabilità delle transazioni economiche a tutela non solo dei cittadini comuni ma anche e soprattutto delle stesse imprese che investono.
Esso è patrimonio di conoscenza profonda delle regole, di consulenza nella predisposizione di atti costitutivi e di statuti idonei al raggiungimento dell’interesse economico dell’imprenditore, ed in grado di indirizzare anche dal punto di vista fiscale e tributario l’impresa. Il suo costo, al netto di imposte e tasse di costituzione, è ampiamente inferiore a quello di un qualunque consulente esterno.
Detto questo, possiamo discutere in quale fase, del procedimento di costituzione della società commerciale far intervenire l’attività del notaio.
Se a monte, come tradizionalmente avviene ora, oppure in una fase subito successiva, come sperimentato in alcuni stati dell’est europeo: l’imprenditore invia digitalmente la richiesta al pubblico registro di iscrizione delle società, (in Italia il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio), indicando le generalità dei soci, l’oggetto sociale e l’ammontare del capitale sociale e comincia ad operare, restando tuttavia obbligato a recarsi dal pubblico ufficiale entro venti giorni, per il deposito dell’atto costitutivo, dello statuto, dei mezzi finanziari di composizione del capitale sociale, affinché il notaio possa effettuare i debiti controlli di legalità ed antiriciclaggio.
Resterei quindi assai perplesso, se rinunciassimo a ciò che funziona così bene in nome di una deregolamentazione dai risultati assai incerti per imprese e cittadini. Discutiamone, ma discutiamone con consapevolezza.